| T O P I C R E V I E W |
| Ice |
Posted - 04 Oct 2006 : 11:06:34 Magari è un argomento già trattato un milione di volte ma col tasto cerca non ho trovato nulla che mi potesse eser utile. Spiego il fatto: Infrazione effettuata il 18/04/06 accertata preso il comando P.M. in data 06/06/06 ed arrivata per posta il 29/09/06. Quali sono i tempi massimi per l'accertamento e per la notifica? Ci sono gli estremi per invalidare la multa? Grazie 1000 |
| 2 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| morpi |
Posted - 04 Oct 2006 : 13:36:15 Art. 201. Notificazione delle violazioni.
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve,entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione . Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento.
DETTO QUESTO...
Dall'art.201 CDS sembra che la notifica sia stata fatta nei tempi regolamentari. L'art.200 prevede che nei casi di accertamento con macchinari omologati tipo velox fissi, telecamere delle z.t.l., telecamere semaforiche, non è necessaria la contestazione immediata. Ma quasi due mesi per accertare l'infrazione è un esagerazione!! Solo che non è previsto un limite specifico per accertare l'infrazione, sebbene prevede quanto ho scritto sopra in rosso. Puoi avere successo o perdere il ricorso al fifty fifty. Se il giudice è intellettualmente onesto dovrebbe ritenere i due mesi per l'accertamento un eccesso. In tempi ragionevoli un accertatore NON necessita due mesi per risalire all'intestatario di una macchina, o caricare i dati dall'apparecchiatura, pertanto si potrebbe ravvisare una negligenza. Bisognerebbe vedere quali sarebbero le controdeduzioni dell'agente accertatore nell'eventuale ricorso. Cerca su internet qualche sentenza della cassazione in materia e decidi se rischiare.
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| ignorante |
Posted - 04 Oct 2006 : 12:40:31 mi pare siano 150 giorni quindi 5 mesi. |
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